diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 633 del 29/01/1979 (Rv. 396784 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - PRESENZA DEL PM A TUTTE LE UDIENZE - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI DEFINITIVE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396784-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - PRESENZA DEL PM A TUTTE LE UDIENZE - NECESSITA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI DEFINITIVE - INSUSSISTENZA.*

L'obbligatorieta dell'intervento del pubblico ministero, nei casi previsti dalla legge, comporta il dovere di porlo in grado di partecipare al processo, per consentirgli l'Esercizio dei poteri attribuitigli dall'art 72 cod proc civ, ma non postula che un rappresentante di quell'ufficio debba essere presente a tutte le udienze, ovvero debba necessariamente prendere conclusioni definitive in occasione della rimessione della causa al collegio. (V 1948/76, mass n 380758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)