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Sez. 4, Sentenza n. 682 del 10/10/2001 Cc. (dep. 10/01/2002) Rv. 220423 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Ammissibilità dell'opposizione - Criteri - Pertinenza dell'investigazione suppletiva - Sufficienza.
Stato
decisa il 2001-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220423-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen. in base alla sola pertinenza dell'investigazione suppletiva, atteso che il giudizio sulla rilevanza dell'opposizione attiene piuttosto alla fondatezza dei temi di indagine sollecitati e, in quanto tale, non può non svolgersi nel contraddittorio tra le parti che consegue alla dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)