Sez. 1, Sentenza n. 2007 del 12/03/1997 Cc. (dep. 16/05/1997) Rv. 208131 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Concessione dei benefici in fase esecutiva - Conseguenza del riconoscimento in tale fase della continuazione o del concorso formale - Possibilità di concessione al di fuori di tale ipotesi tassativa - Esclusione - Fattispecie: concessione dei benefici rispetto ad una sentenza che riconosce la continuazione con una precedente condanna.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
L'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna è limitata al caso in cui questi, adito ai sensi dell'art. 671 cod.proc.pen., abbia riconosciuto il concorso formale o la continuazione e la concessione dei benefici sia conseguenza di tale riconoscimento. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva esteso, su istanza del condannato, il beneficio della sospensione condizionale all'aumento per continuazione rispetto ad una precedente condanna disposto con sentenza della corte d'appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)