Sez. L, Sentenza n. 1004 del 05/02/1983 (Rv. 425773 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - MANCANZA DI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - USO DEL VEICOLO PROPRIO DEL LAVORATORE ANZICHÉ DEL MEZZO OFFERTOGLI DAL DATORE DI LAVORO - INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - MANCANZA DI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - USO DEL VEICOLO PROPRIO DEL LAVORATORE ANZICHÉ DEL MEZZO OFFERTOGLI DAL DATORE DI LAVORO - INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO IN ITINERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In Mancanza di pubblici servizi di trasporto, la scelta del lavoratore di servirsi, per raggiungere il posto di lavoro, di un veicolo proprio, a preferenza del mezzo di trasporto offertogli dal datore di lavoro, non esclude l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere subito dal lavoratore, nel caso in cui questi abbia compiuto detta scelta per legittime ragioni inerenti alle esigenze lavorative, come al fine di limitare la sua presenza sul luogo di lavoro al tempo necessario alla prestazione lavorativa, e non per quell'ulteriore periodo necessario al datore di lavoro per le sue incombenze imprenditoriali.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)