diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6563 del 20/12/1985 (Rv. 443631 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443631-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per stabilire se l'infortunio cosiddetto in itinere, subito dal lavoratore, sia indennizzabile il giudice del merito - nell'ipotesi in cui esistano servizi pubblici di trasporto, tali però da non poter essere utilizzati dal lavoratore - deve prendere esatta cognizione dell'entità delle distanze intercorrenti tra il luogo di residenza del lavoratore medesimo ed il luogo di lavoro, ovvero tra tali luoghi e la più vicina fermata del servizio pubblico al fine di accertare se sia conforme a ragionevolezza, o meno, che dette distanze (o quelle residue) siano percorse a piedi, rimanendo irrilevante peraltro - ove venga riconosciuta la necessità dello impiego da parte del lavoratore di un diverso mezzo di trasporto - la circostanza che lo stesso appartenga a quest'ultimo e che ne sia stato, o meno, autorizzato l'uso essendo sufficiente la connessione con l'attività lavorativa nel suo aspetto intrinseco ed oggettivo. (V 2050/85, mass n 439951; (V 1004/83, mass n 425773; (V 3273/82, mass n 421237).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)