Sez. L, Sentenza n. 3296 del 03/06/1985 (Rv. 440960 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - SOSPENSIONE DEL LAVORO PER CONSUMARE IL PASTO - MANCANZA D'UNA MENSA AZIENDALE - RIENTRO A CASA DEL LAVORATORE AL PREDETTO SCOPO - INDENNIZZABILITĂ€ DELL'INFORTUNIO IN ITINERE NEL RITORNO AL LAVORO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO "IN ITINERE" - SOSPENSIONE DEL LAVORO PER CONSUMARE IL PASTO - MANCANZA D'UNA MENSA AZIENDALE - RIENTRO A CASA DEL LAVORATORE AL PREDETTO SCOPO - INDENNIZZABILITĂ€ DELL'INFORTUNIO IN ITINERE NEL RITORNO AL LAVORO - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui, mancando una mensa aziendale, il lavoratore durante la sospensione del lavoro scelga di tornare a casa per consumare il pasto, il giudizio in ordine all'indennizzabilitĂ o meno dell'infortunio occorso al lavoratore quale infortunio in itinere, nel ritornare al lavoro utilizzando un ciclomotore, deve tenere conto sia delle apprezzabili esigenze del lavoratore connesse anche alle relazioni di famiglia, sia del costo economico di una diversa soluzione, sia della distanza dell'abitazione dal luogo di lavoro, sia della durata dell'interruzione lavorativa, al fine di ritenere giustificata o meno la scelta del lavoratore. (V 1004/83, mass n 425773; (V 3273/82, mass n 421237; (V 3495/79, mass n 399906; (V 1536/78, mass n 390912).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)