Sez. 1, Sentenza n. 10922 del 25/07/2002 (Rv. 556195 - 01)
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE | Momento iniziale del procedimento - Determinazione - Criteri - Soggetti legittimati - Sottoscrittori della clausola arbitrale - Eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso - Incidenza sulla legittimazione del dante causa - Esclusione - Fattispecie.
ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, il momento iniziale del giudizio arbitrale va determinato non più con riferimento al momento della costituzione del collegio, bensì a quello della notificazione della domanda di accesso agli arbitri, vicenda, questa, di per sè idonea a costituire un rituale rapporto processuale, atteso che, con tale notifica, viene dall'istante identificato - sia pur in astratto, sulla base della clausola compromissoria - tanto l'organo deputato a decidere la controversia, quanto la controparte, che è quella (e solo quella) risultante dalla clausola compromissoria stessa, nei confronti della quale il lodo deve essere pronunciato. Il giudizio arbitrale deve ritenersi, in tali termini, instaurato, pertanto, tra i soggetti che, avendo sottoscritto la clausola compromissoria, risultano i soli legittimati, attivamente e passivamente, ad agire ed a resistere sino alla definizione del procedimento, con la conseguenza che l'eventuale subingresso di altro soggetto nel rapporto controverso dopo l'inizio del procedimento stesso non incide sulla legittimazione (attiva o passiva) della parte originariamente identificata in base alla clausola compromissoria, dando luogo, per converso, alla ipotesi di cui all'art. 111 cod. proc. civ., applicabile in via analogica anche al giudizio arbitrale (principio affermato in fattispecie relativa alla successione dell'ANAS, quale destinataria di opere infrastrutturali commissionate ad un consorzio dal Presidente della giunta regionale della Campania in qualità di commissario straordinario del governo "ex lege" 219/1981, nel corso del giudizio arbitrale instaurato dal consorzio nei confronti del funzionario delegato CIPE).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)