Sez. L, Sentenza n. 4422 del 26/07/1984 (Rv. 436321 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - ANZIANITÀ MATURATA - CONSERVAZIONE - CONSEGUENZE - PATTUIZIONI INTERVENUTE CON IL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO - CONOSCENZA DA PARTE DELLO ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - ANZIANITÀ MATURATA - CONSERVAZIONE - CONSEGUENZE - PATTUIZIONI INTERVENUTE CON IL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO - CONOSCENZA DA PARTE DELLO ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
A norma del primo comma dell'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di azienda, il contratto di lavoro, se non vi è stata valida disdetta, continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva i diritti derivanti dall'anzianità maturata anteriormente al trasferimento stesso senza che sia a tal fine necessario dimostrare che l'acquirente è a conoscenza delle pattuizioni intervenute con il precedente datore di lavoro, mentre soltanto nell'ipotesi di cui al secondo comma della medesima norma (e cioè di crediti del lavoratore maturati nei confronti dell'imprenditore cedente e da questi non pagati), è richiesto che l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento e che vi siano specifiche risultanze dei libri aziendali e del libretto di lavoro. (Conf 4416/82, mass n 422406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)