Sez. L, Sentenza n. 4416 del 07/08/1982 (Rv. 422406 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - ANZIANITÀ MATURATA - CONSERVAZIONE - CONSEGUENZE - PATTUIZIONI INTERVENUTE CON IL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - ANZIANITÀ MATURATA - CONSERVAZIONE - CONSEGUENZE - PATTUIZIONI INTERVENUTE CON IL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO - CONOSCENZA DA PARTE DELL'ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
A norma del primo comma dell'art. 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di azienda, il contratto di lavoro, se non vi è stata valida disdetta, continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva i diritti derivanti dall'anzianità maturata anteriormente al trasferimento stesso senza che sia a tal fine necessario dimostrare che l'acquirente è a conoscenza delle pattuizioni intervenute con il precedente datore di lavoro, mentre, soltanto nell'ipotesi di cui al secondo comma della medesima norma, e cioè nel caso di crediti del lavoratore maturati nei confronti dell'imprenditore cedente - come quelli aventi causa nel lavoro prestato e nella relativa anzianità di servizio - e da questi non pagati, è richiesto che l'acquirente ne abbia avuto conoscenza all'atto del trasferimento e che vi siano specifiche risultanze dei libri aziendali o del libretto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)