Sez. L, Sentenza n. 4480 del 04/07/1983 (Rv. 429367 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - "SCATTI DI ANZIANITÀ" - ASSORBIMENTO DI TALI EMOLUMENTI IN CASO DI PASSAGGIO DEL DIPENDENTE DA UNA CATEGORIA ALL'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - ESPRESSA PREVISIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO AL RIGUARDO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSERVAZIONE TOTALE O PARZIALE DEGLI SCATTI MATURATI NELLA PRECEDENTE CATEGORIA - PATTUIZIONE ESPRESSA - OBBLIGATORIETÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - "SCATTI DI ANZIANITÀ" - ASSORBIMENTO DI TALI EMOLUMENTI IN CASO DI PASSAGGIO DEL DIPENDENTE DA UNA CATEGORIA ALL'ALTRA - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE - ESPRESSA PREVISIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO AL RIGUARDO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSERVAZIONE TOTALE O PARZIALE DEGLI SCATTI MATURATI NELLA PRECEDENTE CATEGORIA - PATTUIZIONE ESPRESSA - OBBLIGATORIETÀ.*
L'istituto degli scatti di anzianità, originariamente introdotto per i soli impiegati del settore industriale (accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, validi erga omnes per il d.P.R. 20 luglio 1960) e poi estesi anche agli operai (per la prima volta col C.C.n.L. 17 febbraio 1963, art. 21 "parte operai"), dando luogo ad un emolumento lasciato alla libera contrattazione delle parti e non rientrante nella retribuzione garantita ex art. 36 della Costituzione, è legittimamente assoggettato ad una disciplina pattizia che dello emolumento stesso preveda l'assorbimento in caso di passaggio del dipendente da una categoria all'altra, non essendo, peraltro, necessario che tale previsione sia espressa, in quanto l'introduzione dell'istituto suddetto venne accompagnata dalla regola dell'assorbibilità, mai soppressa in termini generali dalla successiva contrattazione collettiva; con la conseguenza che questa può essere interpretata come idonea a consentire, nonostante il menzionato passaggio, la conservazione totale o parziale degli scatti maturati nella precedente categoria, solo quando contenga un'esplicita pattuizione in tal senso, quale è quella ravvisabile nell'art. 15 "parte impiegati" del C.C.n.L. 25 giugno 1948 e successive modificazioni, ove si prevede, per questa sola categoria di lavoratori il beneficio, non estensibile agli operai, della conservazione degli scatti nella misura del 50%. (V 50/82, mass n 417735; (V 6541/81, mass n 417337).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Contr. Coll. 30/03/1946 num. 1, Contr. Coll. 23/05/1946, Contr. Coll. 25/06/1948 num. 15, DPR 20/07/1960, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)