Sez. 1, Sentenza n. 2579 del 12/03/1991 (Rv. 471235 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Modificazione della "causa petendi" - Ammissibilità - Limiti.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è disciplinato dalle regole proprie dei giudizi pretorili civili (ove non derogate da disposizioni speciali dettate dalla medesima legge), sicché i poteri decisori del giudice sono limitati dalle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, le quali costituiscono la "causa petendi" della domanda. Pertanto, nel corso del giudizio, l'opponente può modificare dette ragioni - o indicarne altre nuove, qualora sulle stesse la controparte accetti il contraddittorio -, ma soltanto entro il limite temporale posto dall'art. 184 cod. proc. civ., e quindi non oltre la precisazione delle conclusioni, salvo che la nuova deduzione concerna l'inesistenza del provvedimento sanzionatorio, che è rilevabile di ufficio dal giudice, a differenza degli altri vizi (nella specie, il contrasto tra la violazione per la quale era stata disposta la sanzione della confisca e la disposizione di legge che nell'ordinanza si indicava come violata) non implicanti tale radicale conseguenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)