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Sez. 3, Sentenza n. 10770 del 29/09/1999 (Rv. 530332 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Cessione del portafoglio - Responsabilità dell'impresa cessionaria del portafoglio ex legge 738/78 per "mala gestio" - Sussistenza - Operatività dei limiti del massimale - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530332-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore del responsabile, ai sensi della legge 24 novembre 1978 n. 738, risponde nei confronti del danneggiato anche del maggior danno interessi e svalutazione, derivante dalla condotta defatigatoria posta in essere dall'impresa posta in l.c.a., e per tali obbligazioni accessoria non opera il limite del massimale di cui all'art. 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 art. 3, Legge 24/11/1978 num. 738 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)