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Sez. 3, Sentenza n. 2588 del 20/02/2003 (Rv. 560617 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Cessione del portafoglio ex D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978 Impresa cessionaria - Responsabilità per "mala gestio" - Operatività dei limiti del massimale - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560617-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel caso in cui l'impresa assicuratrice sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria del portafoglio dell'assicuratore del responsabile (D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978), risponde nei confronti del danneggiato anche del maggior danno derivante dalla condotta defatigatoria posta in essere, e per tale obbligazione non opera il limite del massimale di cui all'art. 21 della legge n. 990 del 1969.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1990 num. 990 art. 21, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)