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Sez. 3, Sentenza n. 8355 del 19/09/1996 (Rv. 499662 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice - Successione "ope legis" dell'impresa cessionaria - Obbligazioni accessorie oltre il massimale per interessi, rivalutazione e spese - Inclusione - Limite ex art. 21 comma terzo legge n. 990 del 1990 - Estremi.
Stato
decisa il 1996-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499662-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

In tema di assicurazione obbligatoria della R. C. A., qualora l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio con l'azione diretta debba rispondere oltre i limiti del massimale anche degli interessi, rivalutazione e spese in relazione al suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" dell'impresa cessionaria del portafoglio della detta compagnia assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dall'art. 21 comma terzo legge n. 990 del 1990, attinente soltanto al debito principale ed indennizzo.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)