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Sez. 3, Sentenza n. 1438 del 18/05/1973 (Rv. 364153 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI - VINCOLATIVITA - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364153-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI - VINCOLATIVITA - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITA.*

La pronuncia declinatoria della Competenza per territorio e condizionata dall'eccezione di parte e vincolata al contenuto di essa, mentre la pronuncia affermativa prescinde da limitazioni del genere, potendo il giudice rilevare di ufficio le ragioni che gli attribuiscono la Competenza, fra cui anche la eventuale deduzione tardiva del motivo addotto a sostegno della eccezione. (Conf 1390/70, mass n 347162; V 3192/71, mass n 354589; (V 1716/71, mass n 352183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)