diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 19/12/2012 Cc. (dep. 18/01/2013) Rv. 255083 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI | Difensore iscritto all'Albo speciale che proponga dichiarazione di ricusazione con richiesta di difendersi personalmente in giudizio - Ammissibilità - Esclusione - Necessità della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità - Compatibilità con il diritto di difendersi personalmente di cui all'art. 6, comma secondo, lett. c) Conv. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255083-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - DIFENSORI - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

In tema di ricorso per cassazione, è sempre necessaria la rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l'autodifesa tecnica e la difesa personale dell'interessato. (Nell'occasione, relativa ad un caso di ricorso firmato personalmente dalla ricorrente e, pertanto, dichiarato inammissibile, la Corte ha ulteriormente affermato che il principio della rappresentanza tecnica è compatibile con il diritto di ogni accusato di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma secondo, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, norma quest'ultima che implica, solo nel giudizio di merito sull'accusa e non anche nel giudizio di legittimità, l'obbligo di assicurare il diritto dell'accusato di contribuire con il difensore tecnico alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)