Sez. 1, Sentenza n. 26257 del 02/12/2005 (Rv. 586229 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Contratto di progettazione di un'opera pubblica - Clausola contrattuale subordinante l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera - Nullità - Esclusione - Fondamento - Disponibilità del diritto al compenso e della sua misura - Sussistenza di norme proibitive della disponibilità del compenso - Esclusione.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE
La clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa è condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'opera è valida, in quanto non si pone in contrasto col principio di inderogabilità dei minimi tariffari, previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 340, come interpretata autenticamente dall'art.6, primo comma, della legge 1° luglio 1977, n. 404, normativa cui ha fatto seguito l'art. 4, comma 12-bis, del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989, n. 155, il quale prevede limiti alla riducibilità dei minimi tariffari professionali in favore della P.A., ma non ha natura di norma imperativa (la cui violazione, quindi, comporti la nullità del contratto - ancorché, come nel caso, non espressamente prevista - ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.), essendo posta a tutela di un interesse di categoria e non di un interesse generale della collettività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 05/05/1976 num. 340, Legge 26/04/1989 num. 155 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 65 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)