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Sez. U, Sentenza n. 1521 del 13/02/1991 (Rv. 470912 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere. | Rapporto di funzionario onorario - Domanda di determinazione di un compenso per l'attività svolta - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470912-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere.

Con riguardo al rapporto del funzionario onorario - qual'è il commissario straordinario di un ente pubblico non economico, che non rientra nello schema del lavoro subordinato né in quello del lavoro autonomo (nè in particolare, in quello della prestazione d'opera intellettuale), la domanda rivolta ad ottenere un compenso per l'attività svolta (di natura indennitaria e di ristoro delle spese), che non è stato determinato dall'amministrazione nell'an e nel quantum, introduce una controversia che appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo perché, in relazione alle discrezionali determinazioni dell'autorità che procede alla investitura, la situazione soggettiva dedotta ha la consistenza dell'interesse legittimo (senza che in ciò possa ravvisarsi contrasto con norme della Costituzione, non essendo applicabili al servizio onorario gli artt. 35 e 36, mentre dall'art. 54 si evince l'esclusione di qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni e compenso per tale esercizio). V. Corte Costituzionale 5 aprile 1971 n. 70

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Legge 20/03/1965 num. 2248 all. E art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)