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Sez. 1, Sentenza n. 17998 del 09/09/2005 (Rv. 584156 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Fallimento - Accertamento della violazione - Procedura prefallimentare e procedura fallimentare - Distinzione - Procedura fallimentare - Determinazione della durata - Criteri.
Stato
decisa il 2005-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584156-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, riconosciuto dal paragrafo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla legge 24 marzo 2001, 89, va accertata, in materia fallimentare, distintamente con riguardo alla procedura prefallimentare (volta alla dichiarazione del fallimento) ed a quella fallimentare (volta alla realizzazione dell'esecuzione concorsuale), e, con riferimento a quest'ultima, la valutazione in ordine alla sussistenza della violazione va effettuata avendo riguardo alla sua durata complessiva, che ha inizio con la sentenza dichiarativa del fallimento, senza che possa farsi riferimento ad ogni singola fase nella quale si articola, potendo le fasi contenziose, eventualmente lunghe e complesse, concernenti l'accertamento del passivo o l'acquisizione delle attività, essere valutate dal giudice dell'equa riparazione nell'ambito della considerazione della complessità del caso ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001 cit.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)