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Sez. 1, Sentenza n. 3494 del 21/02/2005 (Rv. 583281 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ambito applicativo - Procedura fallimentare - Inclusione - Procedimento concorsuale, di acquisizione di attività alla massa - Complessità del caso - Configurabilità - Irragionevolezza dei relativi tempi - Condizioni - Limiti - Onere della parte richiedente l'equa riparazione di allegare la semplicità delle azioni parallele o incidentali rispetto alla procedura concorsuale, o di allegare inerzie del curatore nel promuoverle - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583281-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La disciplina dell'equa riparazione per la durata irragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, trova applicazione anche con riferimento alla procedura fallimentare, in relazione alla quale eventuali lunghe e complesse fasi contenziose, dirette all'acquisizione di attività alla massa, ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice (tenuto sempre, anche in base agli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ad ancorare la propria decisione ad una valutazione in concreto), nell'ambito della valutazione della "complessità del caso", ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge citata, complessità che deve considerarsi senz'altro sussistere allorquando nel procedimento concorsuale si susseguano lunghe ed articolate azioni promosse dalla curatela verso terzi, potendo invece addebitarsi ad esclusiva insufficienza dell'Amministrazione (e ridondare in termini di irragionevolezza dei relativi tempi) le inerzie o i ritardi della curatela stessa nel promuovere le necessarie azioni di recupero di attività alla massa. In questa prospettiva, affinchè la durata irragionevole delle azioni parallele o incidentali rispetto alla procedura concorsuale venga ad essere calcolata come incidente nella valutazione della durata complessiva, occorre che la parte interessata ad evidenziare siffatta rilevanza lo abbia fatto e lo riproponga in sede di impugnazione con un concreto e specifico riferimento alla vicenda processuale, e non in modo astratto, giacchè, sebbene non competa alla parte attrice nel giudizio di equa riparazione l'onere di provare le ragioni processuali di ingiustificabile ritardo della lite, alla stessa incombe l'onere di dedurne quantomeno la semplicità o di allegare inerzie e neghittosità del curatore nel promuoverla, deduzione ed allegazione alla parte certamente ben possibili tanto nella sede della richiesta di merito, quanto (ed ancor più, stante il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione nella indicazione della situazione di fatto assunta a premessa della auspicata valutazione giuridica) nel giudizio di impugnazione in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)