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Sez. 1, Sentenza n. 20086 del 08/10/2004 (Rv. 577647 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ambito applicativo - Procedura fallimentare - Inclusione - Procedimento concorsuale di acquisizione di attività alla massa - "Complessità" - Configurabilità - Irragionevolezza dei relativi tempi - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577647-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La disciplina dell'equa riparazione per la durata irragionevole del processo, di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, trova applicazione anche con riferimento alla procedura fallimentare, in relazione alla quale eventuali lunghe e complesse fasi contenziose, dirette all'acquisizione di attività alla massa, ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice, nell'ambito della valutazione della "complessità del caso", di cui all'art. 2, comma secondo, della legge citata, che deve considerarsi senz'altro sussistere allorquando nel procedimento concorsuale si susseguano lunghe ed articolate azioni promosse dalla curatela verso terzi, potendo invece addebitarsi ad esclusiva insufficienza dell'Amministrazione (e ridondare in termini di irragionevolezza dei relativi tempi) le inerzie o i ritardi della curatela stessa nel promuovere le necessarie azioni di recupero di attività alla massa.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)