diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 9116 del 21/06/2002 (Rv. 555274 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Principio di legalità, introdotto dall'art. 1 della legge n. 326 del 2000 - Applicabilità ai giudizi in corso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555274-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni valutarie, l'art. 1, comma secondo, della legge 7 novembre 2000, n. 326, nell'inserire l'art. 23 bis del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede, al comma secondo, che "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo", ha introdotto anche in materia valutaria il principio del "favor rei", applicabile in tutti i procedimenti in corso (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione di detto principio, ha ritenuto che l'infrazione consistita nell'illecita costituzione e detenzione di disponibilità all'estero non costituisse più comportamento illecito, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 27 aprile 1990, ed ha, di conseguenza, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revocato il decreto di ingiunzione opposto).

Riferimenti normativi: DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis, Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)