Sez. 5, Sentenza n. 13314 del 11/09/2003 (Rv. 566758 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Principio di ultrattività - Art. 1 legge n. 326 del 2000 - Abrogazione - Principi di legalità, irretroattività e del "favor rei" - Introduzione - Giudizi pendenti - Applicabilità.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)
L'art. 1, comma primo, della legge 7 novembre 2000, n. 326 (recante modifiche al testo unico approvato con d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per violazioni valutarie), ha abrogato l'art. 23, comma secondo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, che sanciva il principio della cosiddetta "ultrattività" delle norme vigenti alla data della commissione dell'illecito valutario, mentre il comma secondo dell'art. 1 della citata legge n. 326 del 2000 ha inserito - dopo l'art. 23 del d.P.R. n. 148 del 1988 - l'art. 23-bis, che stabilisce espressamente, anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni valutarie, i principi di "legalità", "irretroattività" e del cosiddetto "favor rei", applicabile quest'ultimo, sia alla ipotesi della cosiddetta "abolitio criminis" che a quella della successione di legge più favorevole. Il principio del "favor rei", ancorché ciò non sia espressamente previsto da una disposizione di diritto intertemporale, trova applicazione in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della legge ed aventi ad oggetto l'opposizione a provvedimento di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria.
Riferimenti normativi: DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23, Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1, DPR 31/03/1998 num. 148 art. 23 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)