diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9502 del 13/09/1993 (Rv. 483746 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Impugnazione stragiudiziale nel termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Successiva azione di annullamento del licenziamento illegittimo - Termine quinquennale ex art. 1442 cod. civ. - Operatività - Compimento di una diversa attività - Effetto interruttivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483746-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere

Una volta osservato il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ. senza che tale termine possa restare interrotto dal compimento di una diversa attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)