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Sez. L, Sentenza n. 2787 del 24/02/2003 (Rv. 560682 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione stragiudiziale nel termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Successiva azione di annullamento del licenziamento illegittimo - Termine quinquennale ex art. 1442 cod. civ. - Decorrenza - Errore relativo a parti diverse da quella richiedente l'annullamento - Rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560682-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di impugnativa di licenziamento, una volta che, a mezzo di atto stragiudiziale, sia stata evitata la decadenza prevista dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo deve essere in ogni caso proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ., che decorre dal giorno di ricezione dell'atto di intimazione, a nulla rilevando che a seguito alla successiva assoluzione da imputazioni penali sia emersa l'erroneità del presupposto alla base del provvedimento del datore di lavoro, atteso che l'errore rilevante ai fini del decorso della prescrizione dalla sua scoperta è quello in cui è incorsa la parte che esercita l'azione di annullamento e non quello della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)