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Sez. L, Sentenza n. 27428 del 13/12/2005 (Rv. 585513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione stragiudiziale nel termine ex art. 6 legge n. 604 del 1966 - Successiva azione di annullamento del licenziamento illegittimo - Termine quinquennale ex art. 1442 cod. civ. - Operatività - Effetto interruttivo - Idoneità del compimento di una diversa attività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Una volta osservato il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ., senza che tale termine possa restare idoneamente interrotto dal compimento di una diversa attività, come nel caso in cui, nel corso del suddetto termine, sia intervenuta la costituzione di P.C. del datore di lavoro nel processo penale instaurato nei confronti del lavoratore, siccome l'azione risarcitoria fatta valere in sede penale non equivale alla predetta azione di annullamento, differenziandosene sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1442, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)