Sez. 1, Sentenza n. 3660 del 21/06/1984 (Rv. 435657 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVE EMATOLOGICHE E GENETICHE - FUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVE EMATOLOGICHE E GENETICHE - FUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali, le prove ematologiche e genetiche non sono sufficienti da sole a fornire la certezza del rapporto biologico di paternità e maternità naturali, ma sono utilizzabili al fine di corroborare altri elementi acquisiti attraverso prove testimoniali, documentali, presuntive. Pertanto, l'ammissibilità di tali prove - come di ogni altro mezzo istruttorio - è rimessa alla valutazione del giudice del merito, il quale può ritenerle superflue nel contesto dei risultati probatori già raggiunti e ritenuti sufficienti a fondare il suo convincimento. (V 4546/81, mass n 415259; (Conf 5631/83, mass n 430581).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)