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Sez. 1, Sentenza n. 11055 del 19/10/1998 Ud. (dep. 22/10/1998) Rv. 211610 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Dazione degli interessi successiva al patto usurario - Identifica il momento consumativo del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211610-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

In tema di usura, qualora alla promessa segua - mediante la rateizzazione degli interessi convenuti - la dazione effettiva di essi, questa non costituisce un "post factum" penalmente non punibile, ma fa parte a pieno titolo del fatto lesivo penalmente rilevante e segna, mediante la concreta e reiterata esecuzione dell'originaria pattuizione usuraria, il momento consumativo "sostanziale" del reato, realizzandosi, così, una situazione non necessariamente assimilabile alla categoria del reato eventualmente permanente, ma configurabile secondo il duplice e alternativo schema della fattispecie tipica del reato, che pure mantiene intatta la sua natura unitaria e istantanea, ovvero con riferimento alla struttura dei delitti cosiddetti a condotta frazionata o a consumazione prolungata. (Principio enunciato con riferimento a una fattispecie relativa all'incasso degli interessi usurari da parte di soggetti diversi da quelli partecipanti alla stipula del patto, dei quali la S.C. ha ritenuto la responsabilità a titolo di concorso nel reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)