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Sez. U, Sentenza n. 11969 del 28/11/2024 Ud. (dep. 26/03/2025) Rv. 287649-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Indebita percezione di erogazioni pubbliche - Riconoscimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori in mobilità per effetto dell’omessa comunicazione della condizione ostativa di cui all’art. 8, comma 4-bis, legge n. 223 del 1991 - Pluralità di erogazioni a seguito dell’unica condotta mendace od omissiva - Reato a consumazione prolungata - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287649-02

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo. (Vedi n. 1302 del 1986, Rv.174983-01).

Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)