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Sez. 2, Sentenza n. 4230 del 27/12/1975 (Rv. 378587 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - PAGAMENTO DI ONORARI E SPESE - OBBLIGO SOLIDALE DEL CLIENTE E DELL'AVVERSARIO - LIMITI - CONDIZIONI - LIMITI - CONVENZIONE RIGUARDANTE ALTRA CAUSA.*
Stato
decisa il 1975-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378587-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI - PAGAMENTO DI ONORARI E SPESE - OBBLIGO SOLIDALE DEL CLIENTE E DELL'AVVERSARIO - LIMITI - CONDIZIONI - LIMITI - CONVENZIONE RIGUARDANTE ALTRA CAUSA.*

L'Obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente, che il difensore, a norma dell'art 68 del RDL 27 novembre 1933 n 1578 (legge professionale forense), puo invocare per il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese, in caso di definizione transattiva del giudizio, presuppone che la definizione della controversia, alla quale si riferiscono gli onorari e le spese, costituisca l'oggetto, o sia comunque compresa nell'oggetto di un accordo fra le parti; detto Obbligo solidale, pertanto, non puo estendersi all'ipotesi in cui la controversia medesima sia stata abbandonata per effetto solo indiretto e riflesso di una convenzione che riguardi esclusivamente altra e diversa causa fra le stesse parti. (V 3207/68, mass n 336133; 2884/63, mass n 264470).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)