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Sez. 2, Sentenza n. 3207 del 10/10/1968 (Rv. 336133 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - GIUDIZIO DEFINITO CON TRANSAZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DEL PAGAMENTO DEGLI ONORARI - INCOMBENTE SULLE PARTI CHE HANNO TRANSATTO - NOZIONE DI GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1968-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336133-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - GIUDIZIO DEFINITO CON TRANSAZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DEL PAGAMENTO DEGLI ONORARI - INCOMBENTE SULLE PARTI CHE HANNO TRANSATTO - NOZIONE DI GIUDIZIO.*

La norma dell'art 68 del RD 27 novembre 1933, n 1578 - la quale dispone che quando un giudizio e definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - introduce una deroga al principio secondo cui - salvi gli effetti di un eventuale provvedimento di distrazione delle spese - il procuratore e l'avvocato possono rivolgersi esclusivamente al cliente per richiedere il pagamento dei loro compensi, dato che il relativo credito sorge dal contratto di opera intellettuale onde si tratta di una norma di diritto singolare, e quindi di stretta interpretazione. Pertanto, il termine giudizio com'e confermato anche dal contestuale riferimento alla partecipazione dell'avvocato e del procuratore, non puo essere inteso come l'equivalente di controversia o di lite, bensi come diritto a denotare l'attivita che si svolge davanti all'autorita giudiziaria per giungere alla pronuncia finale da parte del giudice, e quindi come sinonimo di processo. (V. N. 2884-63 n. 1998-61 n. 60-60).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)