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Sez. 2, Sentenza n. 7223 del 06/08/1997 (Rv. 506451 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI | Prestazioni professionali di avvocato - Ingiunzione di pagamento nei confronti del cliente e della controparte di questi - Opposizione degli ingiunti - Ordine del giudice di separazione delle cause - Divieto - Conseguenze - Rapporto processuale tra le parti - Inscindibilità - Conseguenze - Sentenza favorevole al creditore - Inopponibilità al condebitore che non ha partecipato al giudizio.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506451-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TRANSAZIONI

Se un avvocato ha ottenuto ingiunzione di pagamento, per le sue prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794, nei confronti sia del cliente, sia della controparte di questi (art. 68 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), nel giudizio instaurato con l'opposizione di entrambi, non può ordinarsi la separazione delle cause, perché l'esistenza e la validità del contratto d'opera professionale tra avvocato e cliente costituisce presupposto indispensabile della responsabilità solidale, "ex lege", dell'avversario di quest'ultimo, e perciò da un lato il rapporto processuale tra tali parti è inscindibile - sì che è censurabile dalla Cassazione l'ordinanza che invece violi l'art. 331 cod. proc. civ. - dall'altro non è applicabile l'art. 1306 cod. civ. - che dispone l'inopponibilità della sentenza, favorevole al creditore, al condebitore che non ha partecipato al giudizio - che invece presuppone l'autonomia delle obbligazioni solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)