Sez. U, Sentenza n. 3455 del 24/04/1990 (Rv. 466829 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - AVVOCATO O PROCURATORE INSERITO NELL'UFFICIO LEGALE DI UN ENTE PUBBLICO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - APPLICABILITÀ DELLA RELATIVA DISCIPLINA - IUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - AVVOCATO O PROCURATORE INSERITO NELL'UFFICIO LEGALE DI UN ENTE PUBBLICO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - APPLICABILITÀ DELLA RELATIVA DISCIPLINA - IUS VARIANDI DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Qualora un avvocato o procuratore venga inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico, con Costituzione di rapporto di lavoro subordinato, come consentito dall'art. 3 quarto comma lett. B del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 e modificato dalla legge 23 novembre 1939 n. 1949), in deroga alla regola generale dell'incompatibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la disciplina di tale rapporto trova prevalente applicazione, anche per quanto riguarda le Disposizioni dettate dall'art. 2103 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300), in tema di mansioni del dipendente. Pertanto, mentre deve escludersi che a detto avvocato o procuratore possa essere affidato il mero disbrigo di pratiche amministrative, si deve ritenere consentito al datore di lavoro, nell'Esercizio dello "ius variandi", di assegnarlo ad altri compiti, ove questi, pur non esplicandosi in Atti di professione legale, siano inerenti al campo giuridico, salvaguardino il suo patrimonio professionale e rispettino la sua collocazione nell'ambito della gerarchia dell'ente. (V 539/88; (V 115/87, mass n 449904; (V 7164/86, mass n 449240).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1949 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)