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Sez. 2, Sentenza n. 3391 del 17/10/1969 (Rv. 343467 - 01)

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - DUPLICITA DI FASI.*
Stato
decisa il 1969-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343467-01

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - DUPLICITA DI FASI.*

A norma degli artt 2 e 7 della legge 22 luglio 1966, n 607, per il giudizio di affrancazione del fondo enfiteutico sono previste due fasi la prima a carattere sommario, di Competenza funzionale ed inderogabile del pretore, che si conclude con la emanazione dell'ordinanza di affrancazione, la quale acquista autorita di cosa giudicata nel caso di mancata riassunzione del processo, entro tre mesi dalla notifica dell'ordinanza medesima, davanti alla Sezione specializzata agraria da parte di chi contesti il diritto di affrancazione, o chieda la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco o la attribuzione dell'intera somma o di parte di essa e la seconda, eventuale, nella quale la controversia va decisa definitivamente con sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 971 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)