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Sez. 2, Sentenza n. 2708 del 09/07/1975 (Rv. 376695 - 01)

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPETENZA DEL PRETORE E DEL TRIBUNALE - PER MATERIA - DISTINZIONI - APPELLO - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - FUNZIONALE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA - TERMINI.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376695-01

DIRITTI REALI - ENFITEUSI - ENFITEUTA - AFFRANCAZIONE DEL FONDO - GIUDIZIALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPETENZA DEL PRETORE E DEL TRIBUNALE - PER MATERIA - DISTINZIONI - APPELLO - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - FUNZIONALE - INCOMPETENZA - RILEVABILITA - TERMINI.*

Per la legge 22 luglio 1966 n 607, artt 2-5, in primo grado la procedura per l'affrancazione giudiziale dei canoni dell'enfiteusi rustica, e di speciali rapporti a miglioria, deve svolgersi inizialmente innanzi al pretore, - a cui compete di tentare la conciliazione delle parti e, in caso di esito negativo, con cognizione parziale, inteso eventualmente un consulente tecnico, determinare il capitale di affranco e, dando atto delle osservazioni, riserve ed eccezioni formulate, disporre l'affrancazione con ordinanza non revocabile -, e puo proseguire, a seguito di nuovo atto di impulso processuale di parte, avanti alla Sezione specializzata agraria del tribunale, che ha cognizione piena, per la contestazione del diritto all'affrancazione, la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco, l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa, nonche per le domande connesse, proponibili nel giudizio principale secondo le norme generali del rito civile. In secondo grado, come ovvia conseguenza dell'avvenuta incardinazione del giudizio nell'ordine specializzato, essa deve intendersi affidata alla Sezione agraria presso la Corte d'appello. In entrambi i gradi, trattasi di Competenza per materia e, rispettivamente, per funzione, le cui concrete violazioni possono essere denunciate, e rilevate d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, se non ricorra preclusione da giudicato, affermativo - espresso o per necessaria premessa - di Competenza diversa. (V 4200/74, mass n 372866; 0/74, mass n 367484; (V 295/73, mass n 362177; 2929/72, mass n 360666; (V 3391/69, mass n 343467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)