Sez. 3, Sentenza n. 3140 del 12/05/1986 (Rv. 446143 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORMALITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORMALITÀ.*
L'inderogabile esigenza di assicurare il diritto di difesa dello imprenditore insolvente nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento fissata dagli artt. 15 e 162 della legge fallimentare - nel testo risultante per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1970 e n. 110 del 1972 - non postula necessariamente la convocazione dell'imprenditore medesimo e la sua audizione dal tribunale nella sua composizione collegiale, ma deve ritenersi soddisfatta (nei limiti compatibili con la struttura sommaria e camerale del procedimento per la dichiarazione di fallimento) ogni qualvolta egli sia posto comunque in grado di conoscere e contraddire, avanti al giudice relatore o con memorie od altri analoghi mezzi, le ragioni che abbiano portato a dichiarare il fallimento. (Conf 272/81, mass n 410692; (Conf 3856/80, mass n 407708; (Conf 3372/78, mass n 392818).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)