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Sez. 2, Sentenza n. 1800 del 09/05/1977 (Rv. 385534 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - NORME SULLA DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRA CONDOMINI RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA ESCLUSIVE.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385534-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - NORME SULLE DISTANZE LEGALI - NORME SULLA DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - APPLICABILITA AI RAPPORTI TRA CONDOMINI RELATIVAMENTE ALLE PROPRIETA ESCLUSIVE.*

Le norme sulle distanze legali - in particolare, quella sulle distanze delle costruzioni dalle vedute altrui - sono applicabili nei rapporti reciproci tra condomini, in relazione alle parti immobiliari di proprieta esclusiva. (nella specie, sulla base del riportato principio di diritto, la cs ha rigettato il ricorso contro la sentenza di merito che, accogliendo la domanda di alcuni condomini, aveva condannato un altro condomino a demolire una pensilina realizzata, sulla terrazza di sua proprieta esclusiva, a distanza inferiore ai tre metri dal balcone soprastante degli attori).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)