Sez. 3, Sentenza n. 20237 del 16/03/2017 Ud. (dep. 28/04/2017) Rv. 269929 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Obbligo di segnalazione alle autorità competenti - Superamento delle soglie di contaminazione - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell'area inquinata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)