Sez. 3, Sentenza n. 40191 del 11/10/2007 Cc. (dep. 30/10/2007) Rv. 238055 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Obbligo di segnalazione alle autorità competenti - Superamento delle soglie di contaminazione - Necessità - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di bonifica dei siti inquinati, ai fini della configurabilità del reato omissivo previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)