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Sez. 3, Sentenza n. 5757 del 17/01/2014 Ud. (dep. 06/02/2014) Rv. 259150 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006 - Obbligo di segnalazione alle autorità competenti - Superamento delle soglie di contaminazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259150-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante, e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)