diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 29551 del 07/10/2020 Cc. (dep. 23/10/2020) Rv. 279845 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misure di prevenzione patrimoniale – Confisca – Revoca ex art. 7 legge n. 1423 del 1956 – Sentenza di assoluzione - Accertamento della permanenza della pericolosità - Passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione – Fatto nuovo - Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279845-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini della revoca della confisca definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non costituisce fatto nuovo il mero passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione nel procedimento penale nel quale il proposto era imputato, e il cui contrasto con il provvedimento ablatorio sia stato in precedenza già valutato, in quanto l'irrevocabilità della pronunzia assolutoria costituisce un dato puramente formale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)