Sez. 5, Sentenza n. 3031 del 30/11/2017 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272104 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Confisca di prevenzione - Revoca - Prova nuova - Nozione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
La "prova nuova", rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura di prevenzione in quanto suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata, è solo quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione e non anche quella deducibile, ma per qualsiasi motivo non dedotta. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisca "prova nuova" la dedotta disponibilità di una cospicua somma di denaro proveniente da un parente danaroso del proposto, trattandosi di fatto già noto e deducibile nel corso della procedura).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)