Sez. 5, Sentenza n. 6204 del 30/11/2010 Ud. (dep. 18/02/2011) Rv. 249260 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Abrogazione dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 - Falsa attestazione del p.u. in ordine all'apposizione della firma autenticata in sua presenza - Falso inutile - Esclusione - Integrazione del delitto di cui all'art. 479 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
In tema di falsità documentali, l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge n. 15 del 1968, attuata dall'art. 77 del D.Lgs. n. 445 del 2000, a seguito della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l'inutilità del falso compiuto mediante l'autenticazione, la quale, ancorché non più richiesta, può potenziare l'efficacia probatoria di cui l'atto sia dotato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479, Legge 04/01/1968 num. 15, Decreto Legisl. 28/12/2000 num. 445 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)