diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4271 del 25/03/2002 (Rv. 553268 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Decorrenza - Onere della prova - Distribuzione.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553268-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE

Nel processo tributario disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, il giudice deve controllare d'ufficio la tempestività dell'appello, a prescindere dall'eccezione dell'appellato; l'onere di provare la data di decorrenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza all'ufficio, previsto dall'art. 38, terzo comma, del decreto, come modificato dall'art. 25 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, grava non sul contribuente appellato che eccepisca la tardività dell'impugnazione - essendo ad esso del tutto estranea la comunicazione all'ufficio eseguita dalla segreteria della commissione tributaria -, ma sullo stesso ufficio appellante, che, già destinatario di tale comunicazione processuale, deve fornire la prova della data di ricezione dell'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)