Sez. U, Sentenza n. 1201 del 07/05/1973 (Rv. 363749 - 01)
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE DELLA ZONA DI ESPANSIONE - OPERE IN CONCESSIONE - INDENNITA PER LE ESPROPRIAZIONI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL CONCESSIONARIO - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI - MANCANZA - ANTICIPAZIONE DELLE SOMME - ONERE DEL CONCESSIONARIO - POSSIBILITA.*
URBANISTICA - RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DA EVENTI BELLICI - PIANI DI RICOSTRUZIONE - ESPROPRIAZIONE DELLE AREE DELLA ZONA DI ESPANSIONE - OPERE IN CONCESSIONE - INDENNITA PER LE ESPROPRIAZIONI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEL CONCESSIONARIO - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI - MANCANZA - ANTICIPAZIONE DELLE SOMME - ONERE DEL CONCESSIONARIO - POSSIBILITA.*
Nelle ipotesi di affidamento al privato dell'esecuzione di singole opere pubbliche o di piani di ricostruzione in applicazione dell'art 16 della legge 27 ottobre 1951, n 1402, per l'attuazione dei piani di ricostruzione di comuni danneggiati dalla guerra, puo essere imposto all'affidatario (o concessionario) anche il compito di provvedere alle espropriazioni e di corrispondere le relative indennita; quando, peraltro, al concessionario non vengano trasferiti, con la concessione, i poteri ed i doveri inerenti alle espropriazioni, e ancora possibile che nell'ambito del mero regolamento di rapporti di dare e di avere intercorrenti tra concedente e concessionario, questi assuma l'incarico di anticipare le somme dovute a titolo di indennita di espropriazione, senza con cio divenire, nei confronti dell'espropriato, unico obbligato alla corresponsione delle indennita stesse. (V 928/62).*
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1951 num. 1402 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)