Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 09/04/1996 (Rv. 496869 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Occupazione acquisitiva - Risarcimento del danno al privato - Soggetto tenuto al risarcimento nel caso di mancata emissione del decreto di espropriazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Nel caso in cui l'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà privata in opera pubblica si sia verificata nel periodo di occupazione legittima senza che sia tempestivamente intervenuto un provvedimento ablatorio, l'illecito aquiliano si determina alla scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto è in tale momento che si verifica l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione, quale affetto dell'impossibilità di restituzione del bene. In casi siffatti l'illecito è addebitabile al titolare del potere espropriativo, vale a dire al soggetto tenuto al rispetto delle norme sulla espropriazione; sicché nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia stata realizzata da un'impresa privata in forza di concessione, in tanto il soggetto concessionario può essere ritenuto autore dell'illecito, e quindi responsabile del danno patito dal terzo espropriato, in quanto al soggetto medesimo siano trasferite dalla Pubblica Amministrazione le potestà relative al procedimento ablatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)