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Sez. 1, Sentenza n. 790 del 29/01/1999 (Rv. 522739 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legge regionale siciliana n. 21 del 29 aprile 1985 - Conferimento legislativo dei poteri espropriativi al concessionario - Obblighi indennitari - Dell'impresa concessionaria - Obbligo esclusivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522739-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'art. 32 della legge regionale siciliana 29 aprile 1985 n. 21, che stabilisce l'autonomia del concessionario della costruzione di opera pubblica, operante in nome proprio e per conto dell'ente beneficiario, implica che il concessionario assuma nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall'esecuzione dell'opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l'ente concedente, destinatario unicamente delle azioni di rimborso delle somme erogate dall'impresa concessionaria, e non potendo invocarsi in tale fattispecie i principi della delegazione amministrativa, configurabile esclusivamente tra soggetti pubblici.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)