Sez. L, Sentenza n. 5009 del 22/11/1989 (Rv. 464303 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE.*
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - ATTIVITÀ GIORNALISTICA - NOZIONE.*
La nozione di attività giornalistica, presupposta dalla legge professionale 3 febbraio 1973 n. 69 e dalla disciplina collettiva, comprende non solo l'attività che si realizza con la stesura di pezzi ed articoli o con la preparazione ed il completamento della notizia (sempreché non si tratti di mera integrazione della stessa) e con la partecipazione al programma di preparazione del giornale, ma anche l'attività di regolazione del flusso di notizie che, afferendo alla elaborazione od al completamento delle stesse anche in ragione del modo e del tempo per fornirle al pubblico, comporta creatività giornalistica, quale quella (nella specie, di un addetto alla segreteria di redazione di un giornale) che consiste nello stabilire la lunghezza degli articoli, nell'organizzare il lavoro fissando l'orario di trasmissione dei pezzi, nel distribuire i servizi dei corrispondenti a ciascun redattore secondo le pagine di pertinenza, nel reperire le foto necessarie ad illustrare i pezzi, nell'avere conseguentemente contatto con giornalisti e corrispondenti, in particolare per la trasmissione dei pezzi e l'organizzazione dei servizi. (V 320/89, mass n 461476; (V 1248/89, mass n 462121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 03/02/1973 num. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)