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Sez. 1, Sentenza n. 3718 del 11/08/1977 (Rv. 387375 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL PROMISSARIO E DEL PROMITTENTE.*
Stato
decisa il 1977-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387375-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL PROMISSARIO E DEL PROMITTENTE.*

L'astrazione processuale dalla causa debendi che l'art 1988 cod civ ricollega come suo effetto tipico alla promessa unilaterale di pagamento, comporta che il promissario, agendo in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione nascente dalla promessa, ha l'Onere di provare soltanto l'esistenza di quest'ultima, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico che sta a fondamento di essa. Incombe invece al promittente l'Onere di provare l'inesistenza o l'invalidita o l'Estinzione del rapporto fondamentale, al fine di superare la presunzione juris tantum circa l'esistenza di quest'ultimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)