Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 08/04/1981 (Rv. 412711 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA TITOLATA - DISCIPLINA EX ART 1988 COD CIV - APPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - PROMESSA TITOLATA - DISCIPLINA EX ART 1988 COD CIV - APPLICABILITA.*
E promessa unilaterale di pagamento soggetta alla disciplina di cui all'art 1988 cod civ non soltanto quella 'purà, contenente la promessa di effettuare una prestazione determinata senza indicazione della causa debendi, ma anche quella 'titolatà, in cui e menzionata la causa debendi della prestazione promessa, e cioe il rapporto giuridico sottostante. L'astrazione della causa debendi, che l'art 1988 cod civ riconnette a tale istituto, e meramente processuale e comporta per colui a favore del quale avvenga la promessa, una relevatio ab Onere probandi che si traduce nell'imposizione a carico del promittente dell'Onere di provare l'inesistenza o l'invalidita o l'Estinzione del rapporto fondamentale, sia esso menzionato o no nella promessa unilaterale (rispettivamente 'titolatà o 'purà). (Conf 756/80, mass n 404204; (Conf 3714/77, mass n 387375; (Conf 735/77, mass n 384328, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)